sabato 7 marzo 2015

La sentenza sul saluto fascista : solidarietà agli amici cattolici

Egregio Direttore,
Leggo della sentenza assolutoria (saluto fascista) emessa venerdi a
Livorno nei confronti di quattro tifosi scaligeri (partita
Livorno-Verona del 2011).
La questione è da sempre contraddittoria in Italia dove i conti con il
passato fascista in realtà non sono mai stati fatti: non mi stupisco
quindi più di tanto.
Ma la cosa che mi ha lasciato allibito, salvo svista dell'articolista
che comunque ha virgolettato il passaggio,è leggere quanto
segue,riferito ai legali della difesa : -Poi c'è la questione dei
crimini d'odio. «In questo caso - proseguono gli avvocati - non c'è
stato nessun atto discriminatorio per quello che riguarda la razza, la
religione e la nazionalità, visto che si tratta di due tifoserie
italiane che professano la religione cristiano cattolica»-
Incredibile,ora abbiamo le tifoserie classificate per credo
religioso.......
Visto però l'accostamento al fatto,la mia solidarietà agli amici cattolici.
Ai legali in questione,invece, sarebbe forse opportuno regalare "Vangelo
nei lager" di Don Roberto Angeli,reduce di Mauthausen e purtroppo
scomparso nel 1978.
Cordiali saluti,

Gadi Polacco

Comunitando
www.livornoebraica.org

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1 commento:

  1. Egregio Direttore,

    leggo la nota pubblicata sul presente blog, a firma del Sig. Gadi Polacco del 7 marzo 2015, avente per titolo “La sentenza sul saluto fascista: solidarietà agli amici cattolici” ed a mia volta rimango allibito, a cui ritengo doveroso, per la mia tutela, rispondere e rettificare.

    Infatti, prima di elargire consigli (non richiesti), il Sig. Polacco dovrebbe preliminarmente informarsi sul sottoscritto: scoprirebbe forse che nelle mie convinzioni vi è un assoluto senso della democrazia, una totale distanza da qualsiasi ideologia totalitaria e, con riferimento all’argomento religioso, la più ferrea convinzione che ognuna di esse possa e debba essere professata nella massima libertà e tolleranza.

    Dovrebbe poi accertarsi sulla veridicità di quanto viene riportato dagli organi di stampa, ancorché virgolettato, atteso che mai e poi mai nell’ambito del processo tenuto avanti il Tribunale di Livorno e concluso in data 6 marzo 2015 con l’assoluzione dei propri assistiti, il sottoscritto ed il Collega Avv. Giuseppe Trimeloni, difensori degli imputati, hanno affermato che “non c'è stato nessun atto discriminatorio per quello che riguarda la razza, la religione e la nazionalità, visto che si tratta di due tifoserie italiane che professano la religione cristiano cattolica”.

    Invero è stata sostenuta una tesi assolutamente diversa: che cioè nel caso di specie, non sussisteva alcuna discriminazione, né di tipo religioso (non essendo in alcun modo il comportamento tenuto dai propri assistiti afferente la religione e/o posto in essere in ambito religioso, notasi bene), né razziale e nemmeno nazionale.

    Quindi, nessun riferimento né attribuzione da parte dei legali a qualsivoglia religione come professata dalle due tifoserie; anzi, l’esatto contrario: che cioè gli episodi in questione niente avevano a che fare con la religione.

    Potranno confermare, qualora ce ne fosse bisogno, i Colleghi presenti in udienza, nonché gli altri numerosi astanti.

    E vale aggiungere che il riferimento alla discriminazione religiosa è stato propriamente effettuato dalle difese al solo fine di escluderla, atteso che la stessa norma in questione vi fa riferimento: l’art. 2 D.L. 122/1993 punisce infatti “chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”.

    Conclusivamente, massimo rispetto per qualsiasi religione, ma soprattutto nessun accenno, nel corso del processo, ad alcuna di esse perché l’argomento sarebbe stato improprio e non afferente con il merito della causa.

    Men che meno è stata menzionata quella cattolico cristiana; solo riferimenti generici, giuridicamente necessari e rilevanti ai fini difensivi, concernenti l’insussistenza, nel caso di specie, di una discriminazione di tipo religioso.

    Tanto dovevo per opportuna conoscenza, essendo state attribuite alle difese, sostenute dal sottoscritto e dal Collega Avv. Giuseppe Trimeloni, frasi da noi mai pronunciate e concetti che non ci appartengono e che, nei termini in cui sono riportati, non sono stati espressi; e però costituiscono oggetto di (infondata) critica da parte del Sig. Gadi Polacco.

    Cordiali saluti.

    Avv. Cristiano Ballarini

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